Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: obblighi del datore di lavoro – DVR – RSPP

Data: 17 Aprile 2020 | Autore: Nadia Rudellin

Sicurezza salute luoghi lavoro

Il Testo unico della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/2008 impone importanti responsabilità e adempimenti a cui il datore di lavoro deve attenersi al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e per evitare di incombere in sanzioni penali, civili, amministrative in caso di inadempienza.

Tutte le attività produttive o commerciali che abbiano almeno un dipendente ricadono dell’obbligatorietà di essere in possesso di DVR documento di valutazione dei rischi derivanti da processi lavorativi dell’ambiente di lavoro in cui vengono riportate misure di prevenzione e protezione da adottare.

Le aziende che possono ritenersi escluse da tale obbligo sono le seguenti:

  • Liberi professionisti;
  • Ditte individuali;
  • Aziende con presenza di un solo socio lavoratore;
  • Imprese familiari.

Il D.Lgs 81/2008 introduce nuove e maggiori responsabilità rispetto alla normativa precedente in vigore, impone la nomina del RSPP Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, la costituzione del servizio di Prevenzione e Protezione, la nomina del Medico Competente e l’attivazione dei Controlli Sanitari periodici, la nomina del personale addetto al Primo Soccorso, la nomina del personale addetto all’evacuazione, la nomina del personale addetto all’Antincendio, l’elezione a designazione del RLS rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori e, come già anticipato, la redazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi e l’adempimento delle azioni che ne conseguono. Il Datore di Lavoro è tenuto ad applicare la formazione di procedure di lavoro in sicurezza e ha l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori, a capo del servizio vi è l’ RSPP affiancato dagli ASPP (Assistenti al servizio di Prevenzione e Protezione) e provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, provvede a elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo del rispetto di tali misure, elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, propone i programmi di informazione e formazione del personale, partecipa alle riunioni periodiche aziendali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, fornisce ai lavoratori informazioni e procedure che riguardano il Primo Soccorso, la Lotta Antincendio, l’evacuzione dei lavoratori.

Che cos’è il DVR?

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento a cura del Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP e Medico Competente contenente quanto di seguito elencato:

  • Dati identificativi dell’azienda;
  • Descrizione dell’attività e del ciclo lavorativo;
  • Descrizione degli incarichi e delle mansioni del personale dal quale si evinca la figura del Datore di Lavoro ed eventualmente delle altre figure (Dirigente, preposti, ecc) con riportata la descrizione degli incarichi propri di ciascuna delle funzioni aziendali individuate;
  • Indicazione delle figure di RSPP (se interno o esterno all’azienda) e degli eventuali altri addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Indicazione della figura di Medico Competente;
  • Indicazione delle figure dedicate all’emergenza, evacuazione e Primo Soccorso;
  • Descrizione delle attività e delle modalità di gestione della sicurezza in azienda.

All’interno del DVR viene descritto come il Servizio di Prevenzione e Protezione si interfaccia con l’azienda, come sono pianificate le attività lavorative, come viene il controllo delle misure di prevenzione attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità. Viene specificata la metodologia adottata e i criteri utilizzati per la quantificazione del grado di rischio e vengono individuate e descritte le misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o comunque ridurre i rischi a cui i lavoratori sono esposti. All’interno del DVR si individuano la gestione e la revisione del documento stesso, vengono riportate le date di compilazione e di revisione di tale atto.

Riguardo l’aggiornamento del DVR, la normativa, Art.29 D.Lgs 81/2008, impone quanto di seguito riportato: La valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo e della organizzazione del lavoro significative ai fini della Salute e Sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

La carica di RSPP può essere ricoperta dal Datore di Lavoro a seguito di Formazione e possesso dei requisiti professionali nei seguenti casi:

  • Aziende Artigiane e industriali fino a 30 addetti;
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • Altre aziende fino a 200 addetti.

L’RSPP esterno all’azienda assiste il Datore di Lavoro nell’individuazione e la valutazione dei rischi e delle misure da adottare per la Sicurezza e la Salubrità dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, elabora procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e propone programmi di formazione obbligatoria dei lavoratori. Il Datore di Lavoro, al fine di facilitare il processo, è tenuto a fornire informazioni circa la natura dei rischi a cui si espone il lavoratore, l’organizzazione del Lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione dei macchinari e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e malattie professionali, le prescrizioni degli organi di vigilanza. L’RSPP collabora attivamente con il Datore di Lavoro e con il Medico Competente alla redazione del DVR e al continuo miglioramento del Servizio di Prevenzione e Protezione previo consultazione del RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che per le aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti viene eletta dai dipendenti stessi, per aziende aventi numero di dipendenti maggiore di 15 deve essere eletta dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

Il Medico Competente è un medico avente almeno uno dei seguenti titoli e requisiti professionali:

  • Specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva dei Lavoratori e psicotecnica;
  • Docente in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva o in tossicologia industriale o in igiene industriale o fisiologia e igiene del Lavoro in Clinica del Lavoro;
  • Specializzazione in igiene e Medicina preventiva o Medico Legale.

Medico competente

Esso collabora col Datore di Lavoro e con RSPP alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, effettua gli accertamenti sanitari in base ai rischi specifici, esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica, istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella da custodire presso il Datore di Lavoro, fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti, informa il lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti, visita gli ambienti di lavoro assieme al RSPP almeno due volte l’anno, collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all’attività di Formazione dei Lavoratori.

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